CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Redazione Attestati (A.P.E.)
Tra i servizi proposti da Studio Nuova Casa è presente anche la Redazione di Attestati di Prestazione Energetica (A.P.E.) che, come noto, risultano obbligatori in caso di vendita o locazione dell'unità immobiliare.
Vediamo, di seguito, le nozioni fondamentali così da aiutarci a comprendere di cosa si tratta.
La certificazione energetica degli edifici è un sistema di valutazione per:
Il certificato energetico (APE) è un attestato - redatto da un tecnico abilitato tramite un sopralluogo all'immobile - che consente di avere tutte le informazioni su come è stato costruito un edificio sotto il profilo dell'isolamento termico e del consumo energetico.
Si tratta, secondo le normative vigenti, di un documento obbligatorio da fornire all'acquirente o all'affittuario in caso di compravendita immobiliare e per le locazioni di interi edifici. Copia dell'APE deve essere allegata al contratto.
La storia "normativa" della certificazione energetica è lunga e complessa. Se vuoi saperne di più, puoi leggere un interessante articolo di BibLus-net al riguardo.
Dal primo ottobre 2015 sono entrate in vigore le nuove linee guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici e la redazione del modello di Attestazione di Prestazione Energetica (APE) - decreti attuativi della legge 90/2013 (di conversione del Decreto Legislativo 63 del giugno 2013).
Oltre al format dell’APE, le linee guida prevedono anche:
L’APE ha un formato standard valido su tutto il territorio nazionale ed è strutturato per fornire informazioni semplici e chiare sull’efficienza, le prestazioni e il fabbisogno energetico dell’edificio e degli impianti termici.
Un Attestato di Prestazione Energetica redatto correttamente riporta le seguenti informazioni:
In particolare, la classe energetica dell’edificio (da A4 a G) è determinata sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio EPgl,nr.
Più è bassa la lettera associata all'immobile, maggiore è il suo consumo energetico.
Oltre a raccogliere la documentazione richiesta (visura catastale, planimetria, libretto d’impianto, ecc.), il tecnico certificatore è tenuto ad effettuare un sopralluogo per raccogliere le informazioni necessarie alla determinazione degli indici di prestazione energetica (stratigrafie, caratteristiche degli elementi costruttivi e degli impianti).
Solo a questo punto, il tecnico potrà avvalersi di uno dei software certificati dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI) per effettuare i calcoli necessari alla determinazione dell’indice di prestazione energetica globale e all’individuazione della classe energetica dell’edificio senza trascurare di indicare anche specifici interventi migliorativi.
L'APE è un documento ufficiale valido 10 anni e può essere prodotto solo da professionisti accreditati secondo il DPR 16 aprile 2013, n. 75.
Alcune Regioni (Lombardia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Marche e Sicilia) hanno istituito un “catalogo di esperti accreditati” pubblico e consultabile on line.
L’APE è obbligatorio:
L'APE è richiesto:
Al termine della compilazione l’esperto dovrà sottoscrivere l’APE, trasmetterlo alla Regione o Provincia autonoma competente e consegnarlo al richiedente entro i quindici giorni successivi a tale trasmissione.
Le Regioni e le Province autonome archiviano gli APE nel proprio catasto e trasmettono le informazioni raccolte al SIAPE, il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica gestito dall’ENEA.
Secondo l’articolo 6 del DLgs 192/2005, la certificazione energetica deve essere aggiornata “ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare”:
A marzo 2023 il Parlamento Europeo ha approvato la nuova direttiva europea EPBD (Energy Performance of Buildings Directive).
La direttiva fissa il 2030 quale data d’inizio a partire dalla quale tutti i nuovi edifici dovranno essere ad emissioni zero.
I tempi si riducono ulteriormente per le nuove costruzioni pubbliche, che dovranno essere ad emissione zero a partire dal 2027.
In quanto agli interventi di ristrutturazione la Direttiva EPBD propone nuovi standard minimi di prestazione energetica a livello Europeo per tutti gli Stati Membri.
Entro il 2027, tutti gli Stati Membri, dovranno convertire almeno il 15% del proprio patrimonio edilizio non residenziale con le prestazioni peggiori, ovvero in Classe G, passando almeno alla Classe F.
Lo stesso varrà per gli edifici residenziali, ma entro il 2030.
Per riassumere gli edifici non residenziali ed edifici pubblici:
Gli edifici residenziali:
L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) - l’Energy Performance Certificates (EPC) - resterà l’elemento base per determinare il consumo energetico degli edifici.
Ci sarà un nuovo modello a cui gli attestati si dovranno conformare entro il 31 dicembre 2025.
Tutti i certificati dovranno essere basati su una scala dalla A alla G, dove la lettera A corrisponde agli edifici a emissioni zero e la lettera G corrisponde al 15% degli edifici con le prestazioni peggiori del parco immobiliare nazionale quando è stata introdotta la scala.
Verrà inoltre introdotta la nuova classe “A0” o ZEB (Zero Energy Building - Edificio a Emissioni Zero), ovvero un “edificio ad altissima prestazione energetica (…) nel quale il fabbisogno molto basso di energia è interamente coperto da fonti rinnovabili generate in loco da una comunità di energia rinnovabile (…) o da un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento (…)”.
Le informazioni contenute negli APE saranno integrate e rese più chiare con l’inserimento all’interno del documento delle seguenti informazioni:
Tutti gli edifici oggetto di grandi ristrutturazioni, gli edifici oggetto di rinnovo del contratto di locazione e tutti gli edifici pubblici, dovranno essere obbligatoriamente dotati di APE.
Anche gli immobili in vendita o in affitto dovranno essere muniti di certificato di prestazione energetica e la classe energetica dovrà comparire su tutti gli annunci.
Viene inoltre istituito il passaporto di ristrutturazione del fabbricato. Sarà rilasciato in formato digitale da un esperto qualificato e dovrà contenere una tabella di marcia olistica di ristrutturazione che stabilisce il numero massimo di fasi di ristrutturazione.
Indicherà i benefici attesi in termini di risparmio energetico, risparmio in bolletta e riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra durante l’intero ciclo di vita del fabbricato
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